In merito all’audizione tenutasi il 25 settembre u.s. presso la II Commissione Consiliare presieduta dal Presidente Giovanni Brigante, con all’ordine del giorno “parere dei sindacati della Regione Puglia sulla proposta di attuazione del disegno di legge 147/2013 – comma 529 art. 1 Norme in materia di organizzazione e riduzione della dotazione organica della spesa e del personale”, il Segretario Aziendale dell’Organizzazione Sindacale C.S.A. – Regioni Autonomie Locali – dei dipendenti Ente Regione Puglia, Carlo Cirasola, ebbe ad esprimere il proprio parere evidenziando grossissime lacune all’impianto del disegno di legge che prevedeva per l’anno 2014 il solo incentivo per 24 mesi e per 50 dipendenti regionali con una spesa di 2.000.000,00 euro, ben poca cosa rispetto agli obiettivi che la stessa Amm.ne Regionale si era prefissi in funzione della stabilizzazione di circa 200 unità a suo tempo assunte a tempo determinato (non tenendo conto delle altre circa 600 unità sparse nelle varie agenzie regionali e di cui spesso è dato ampio risalto sugli organi di stampa).
In particolare venne fatta presente l’opportunità che il disegno di legge tenesse conto delle due realtà oggi in servizio presso l’Ente Regione Puglia costituite dal personale storico ex l. 285 (da sempre ed ancora oggi penalizzato) ed il personale precario (che dopo anni di precariato aspirerebbe all’inserimento nella struttura a tempo indeterminato).
Nel significare che senza una forte e mirata programmazione che preveda l’esodo incentivato di gran parte e/o totalità del personale ex l. 285 (ovviamente con le dovute certificate garanzie a salvaguardia dello stesso), l’Amministrazione Regionale, indipendentemente dalla propria connotazione politica, si troverebbe in futuro, in termini di gestione del personale, in black-out sul piano delle nuove assunzioni.
Premesso quanto sopra e su formale richiesta del Presidente della Commissione si rappresenta quanto segue.
La riforma della pubblica amministrazione (Dl 90/2014) parte dalla riscrittura delle norme che regolamentano il turnover.
I benefici maggiori sembrano riservati a regioni ed enti locali soggetti al patto di stabilità: è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa: il 60% già nel 2014 e per il 2015; l’80% nel biennio 2016-2017; il 100% nel 2018.
L’altra indicazione è che le percentuali non vengano più riferite alle unità di personale, ma esclusivamente al totale della spesa. Tenuto conto che gli stipendi dei neoassunti sono più bassi di quelli del personale a fine carriera questo provvedimento apre di fatto le porte ad un numero maggiore di assunzioni rispetto agli anni passati. Il blocco totale delle assunzioni resta valido per il personale delle Province che sarà soggetto, come è noto, al riordino degli enti territoriali previsto dalla legge 56/2014.
Ora, se consideriamo che la maggior parte del personale ex legge 285, avendo un’età media di 56 anni come si legge nella relazione di accompagnamento al ddl, andrà in pensione tra il 2018 e il 2024, ipotizzando che per effetto della norma in esame chiedano di andare in pensione 50 unità all’anno a decorrere dal 2015, avremo che potranno essere assunti: 30 nel 2015 – 40 nel 2016 – 40 nel 2017 – 50 a decorrere dal 2018 per complessive 160 unità max 200 sicché, in base al criterio della spesa e non delle unità pensionate introdotto dal DL 90/2014 (sempre che la norma non venga modificata) il contingente di personale da assumere sarebbe di 200-220 unità
QUINDI TENENDO CONTO
a) che nel 2014 vanno assunti 45 C vincitori esterni del relativo concorso e nel 2015 saranno assunti 100 D vincitori esterni del relativo concorso (145 in totale)
b) che con ogni probabilità la Regione dovrà farsi carico dell’eventuale personale riveniente dalla chiusura delle Province;
c) che risultano in quota all’ Ente, quindi escludendo Agenzie e società/enti partecipati, 374 contratti a tempo determinato di cat D e C (come da elenchi pubblicati sul sito istituzionale, nell’area “amministrazione trasparente”, oltre 5 dirigenti)
d) che questi contratti a TD possono essere rinnovati per altri 3 anni, cioè sino al 2018 sicché l’ Ass.to proponente il ddl ha previsto le stabilizzazioni sino a tale anno
e) che l’età media del personale di ruolo è di 56 anni, sicché mancano in media 6 – 8 anni per il pensionamento a seconda delle differenze di età e genere, di posizione contributiva (riscatto laurea, servizio militare, ulteriori contribuzioni etc)

SI RITIENE, pertanto, che il ddl, così come strutturato, risulterà essere una “legge spot” in quanto non potrà consentire l’auspicato turn over per le stabilizzazioni entro il 2018 ma la stabilizzazione di un centinaio di precari
A NOSTRO PARERE, per il conseguimento delle finalità auspicate dalla norma in esame, occorrerebbe prevedere la possibilità di presentare domanda di esonero sino al 2018 e che gli anni da abbuonarsi debbano essere 5
PER QUANTO ATTIENE ALLE STABILIZZAZIONI si ritiene che debbano essere fatte con concorso, come prevede la normativa in materia, anche ai fini della trasparenza delle stesse soprattutto in ragione del fatto che dovranno necessariamente essere scaglionate nel tempo.