Presso l’Ufficio Scolastico Curiale dell’Arcidiocesi di Bari- Bitonto (Aula Sinodale “Mons. Mariano Magrassi”), lo scorso 15 aprile, si è tenuto un importante convegno sulla legge 107/15 della “Buona Scuola” con particolare riferimento all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). L’evento ha riscosso grande partecipazione da parte dei numerosi Insegnanti di Religione (IdR), interessati alle novità legate alla recente normativa. Relatore dell’incontro il Prof. Nicola Incampo, referente CEI per le questioni giuridiche. Ad aprire i lavori, don Nicola Monterisi, Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano di Bari. Entrambi gli esperti hanno cercato di fare il punto e, soprattutto, luce sulle diverse questioni riguardanti IdR rispetto alla riforma.

«Abbiamo deciso di organizzare questo incontro per fare un po’ di chiarezza – ha esordito don Nicola Monterisi – perché le leggi sono oggettive e vanno attuate nel rispetto delle Istituzioni. Il discorso di questa sera è per dare il nostro contributo di Docenti, all’interno della scuola, ricordando che gli IdR sono chiamati innanzitutto dall’Istituzione Chiesa e, per questo, hanno maggiori responsabilità. Il modello è quello indicato nel discorso del 10 maggio 2014 da Papa Francesco. Un modello semplice, ma non per questo superficiale. Per noi – ha concluso il Direttore diocesano – la scuola deve diventare strumento di bene all’interno della nostra realtà sociale attraverso le competenze e le professionalità proprie degli IdR».

Ma chi è il Docente di Religione? Dai risultati di una recente ricerca è emerso un panorama complesso sull’IRC: solo dal 1984 a oggi, si possono contare oltre 14 leggi specifiche, 326 circolari, 75 sentenze del TAR, 79 pareri del Consiglio di Stato e 6 pronunciamenti del pretore del lavoro. Dunque, una domanda che impone una profonda riflessione, poiché sono in molti, oggi, a considerare l’IdR, una figura controversa e, soprattutto, anacronistica.

«Il ruolo dell’IdR, all’interno del sistema scolastico è sicuramente atipico – afferma il prof. Incampo – questa atipicità è data essenzialmente dal fatto che l’Insegnante è formato e proposto dalla Chiesa e che per lui, non esiste una classe di concorso, ma raggruppamenti orari. Nel senso che non esiste una cattedra di Religione, ma esistono le ore di Religione. Tuttavia, l’atipicità del ruolo non ha nulla a che vedere con la sua formazione, che è complessa e laboriosa, al pari di un qualsiasi corso di laurea statale. Per esempio, un Docente di Religione, per poter insegnare, deve possedere almeno la laurea magistrale specialistica in Scienze Religiose. Molti raggiungono il Baccalaureato (titolo riconosciuto in tutta Europa), altri ancora, la laurea in Teologia o il Dottorato. Insomma, anni e anni di formazione nelle diverse Facoltà Teologiche, diffuse su tutto il territorio nazionale. Senza poi contare le tante specializzazioni che riguardano il dialogo ecumenico e interreligioso.

Tematiche “calde” e quanto mai attuali, che gli specialisti IdR sono preparati ad affrontare con i dovuti mezzi. Anche i programmi – sostiene Incampo – rientrano in questa atipicità, perché spettano alla CEI e non alla Stato, che invece ha il compito di trasformarli in D.P.R.

Ancora un’altra particolarità riguarda l’inserimento del Docente nella scuola, che avviene su proposta dell’Ordinario. Senza questa proposta non ci può essere insegnamento. Perché tutto ruota e fa riferimento a ciò che è sancito dal Concordato. Un documento fondamentale per l’IRC, coerente con le finalità della Scuola, e che non può essere cambiato da nessuna altra legge. In esso vengono spiegate le norme che regolano IRC e chiarito il ruolo del Docente che, in base alla “Nomina d’Intesa”, tra l’Ordinario della Diocesi (Vescovo) e la Scuola, entra nell’Organico d’Istituto a pieno titolo. Per cui, all’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente ha l’obbligo di comunicare al Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano (nelle veci dell’Ordinario) il fabbisogno delle ore relative all’IRC per la sua scuola. Il Docente, così individuato – conclude Incampo –sarà pure “nominato”, “incaricato” e infine, “inviato” presso la Scuola richiedente».