Tribunale

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bari aveva spedito un cittadino residente a Brindisi un’ingiunzione di pagamento per una multa che aveva già pagato. Così l’uomo, in secondo grado di giudizio, è riuscito a “vincere la causa” dimostrando le proprie ragioni. Nonostante l’ente gli avesse più volte contestato la riscossione di questa cartella, anche dopo l’annullamento da parte del Giudice di pace, ieri 23 novembre il Tribunale di Brindisi ha accolto l’appello del brindisino, rappresentato dai due avvocati Marco Elia e Marco Masi contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la prefettura di Bari. L’uomo era stato multato nel Barese per una violazione del codice stradale rilevato dall’Autovelox. Dopo aver pagato la multa, nell’aprile del 2017ha  ricevuto un’altra cartella di pagamento, decidendo così di presentare opposizione. Un anno dopo, nel giugno del 2018, una sentenza ha annullato l’ingiunzione di pagamento e compensato le spese.

Tre anni dopo è arrivato il processo di secondo grado al Tribunale di Brindisi, il Giudice Gabriella Del Mastro ha accolto l’opposizione alla compensazione integrale delle spese di giudizio perché all’epoca “il Giudice di pace non ha dato nessuna giustificazione”; perché “il potere della compensazione deve essere adeguatamente motivato: cosa non avvenuta in questo caso, secondo il principio generale che il costo del processo è a carico del soccombente”. In più ha accolto la domanda di condanna per “lite temeraria”, prima rigettata: “Questo perché l’uomo è stato costretto ad adire le vie legali a causa del comportamento assolutamente negligente delle convenute, che invero – chiarisce la Giudice – avrebbero potuto e dovuto provvedere in autotutela allo sgravio della cartella di pagamento e comunque, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della prova dell’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, avrebbero dovuto trovare una definizione bonaria anziché insistere nelle proprie difese e tesi”.

Nella sentenza di ieri si legge ancora: “Agenzia delle entrate e prefettura di Bari, insomma, “potevano e dovevano constatare he la sanzione era stata pagata e che dunque illegittima era stata la emissione e la notifica della cartella esattoriale. L’ente riscossore, fra l’altro, persevera nell’atteggiamento gravemente negligente dal momento che, anche successivamente alla sentenza del Gdp, continua a richiedere il pagamento della cartella annullata”. Per questo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Prefettura di Bari devono pagare, in solido fra loro, le spese del primo grado di giudizio e 391 euro all’uomo, importo dell’ingiunzione di pagamento. I due Enti sono condannati al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio, oltre che di quelle generali.