L’associazione Sindacale P.I.N., Partite Iva Nazionali, ha tracciato un primo bilancio di questo 2020, in cui la pandemia e le misure adottate per contenerla hanno determinato una recessione di portata eccezionale con conseguenze molto pesanti sull’intera economia, tanto da portare alla chiusura di 390mila imprese secondo i dati di Unioncamere.

Per questi motivi PIN insieme al suo CTS, grazie al contributo del Dott. Alessandro Mele, gestore della crisi e referente per l’OCC Rialziamoci Italia, e all’Avv. Maria Saracino, illustra quali sono le principali novità introdotte dal nuovo codice della crisi di impresa, in materia di sovraindebitamento per portare a conoscenza della popolazione tutta, imprenditori, professionisti, consumatori, che esistono nell’ordinamento italiano strumenti che consentono ai soggetti non fallibili, come lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, piccoli imprenditori, imprese agricole, imprese – società – associazioni che per dimensione non rispecchiano i requisiti della legge fallimentare, di controllare e risolvere la situazione di sovraindebitamento in cui versano.

Tale strumento si chiama Legge 3 del 2012, o meglio conosciuta come “Legge Anti Suicidio”, che a giorni entrerà in vigore con Il Decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo n. 147 del 26 ottobre 2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 276 del 5 novembre 2020).

“Con l’introduzione del nuovo codice della crisi sarà possibile estendere la procedura ai consumatori, debitori non fallibili – spiega Alessandro Mele -. Inoltre gli effetti dell’accordo di composizione della crisi rivolto alle società si estenderà ai soci illimitatamente responsabili. Ma la novità assoluta rispetto al passato sarà la possibilità di accedere alla procedura qualora il sovraindebitato non disponga di alcun bene, di sdebitarsi a zero. Questa possibilità amplia la platea dei soggetti che prima per mancanza di patrimonio non potevano accedere alla procedura. Si tratta di una possibilità che viene concessa una sola volta nella vita e prevede che, nel caso in cui nei quattro anni successivi alla procedura di esdebitazione sopraggiungano delle risorse proprie il sovraindebitato dovrà contribuire con un soddisfacimento non inferiore al 10% del debito. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione diventa automatica, anziché dover essere attivata con apposito procedimento”.

“Nel nuovo codice della crisi è contemplata la possibilità di presentare un’unica istanza per nucleo famigliare ed il compenso per l’OCC (Organismo di Composizione della crisi) verrà ripartito all’interno del nucleo famigliare proporzionalmente all’entità dei debiti di ciascuno – aggiunge Maria Saracino -. Per quanto concerne i debiti con lo Stato poi, non sarà più necessaria l’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria per il raggiungimento del 60% del credito, ma sarà possibile ottenere l’omologa da parte del Tribunale dell’accordo di composizione della crisi a prescindere dallo Stato. Inoltre si riducono significativamente le ipotesi di non meritevolezza che ostacolano l’accesso alla procedura. Qualora il creditore abbia colpevolmente determinato la situazione d’indebitamento (Merito Creditizio) non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa. Sara quindi necessario verificare se l’istituto di credito abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore”.

“In attesa della conversione in legge, anticipiamo che accanto a queste ci saranno anche altre novità, a completare il quadro di una riforma volta a liberare il soggetto sovraindebitato dai debiti, a reinserirlo nella vita economica ed a consentirgli di intraprendere una nuova attività, anziché renderlo un cittadino perduto – conclude il presidente di PIN, Antonio Sorrento -. Sono certo, promuovendo queste iniziative, PIN possa dare una mano alle imprese in difficoltà facendosi portavoce delle istanze che quotidianamente riceviamo all’interno dei nostri canali social e del nostro sito istituzionale www.partiteivanazionali.it“.