Dando ragione a una poliziotta barese che si era vista comparire nelle foto di una nota discoteca in atteggiamenti disinvolti, la Cassazione ha espresso il divieto per i siti Internet di pubblicare foto che pregiudichino la reputazione di una persona, senza il diretto consenso dell’interessato, anche se scattate in luoghi o eventi pubblici.

In seguito alla pubblicazione di tali fotografie, scattate in occasione dell’inaugurazione della discoteca, la poliziotta si era guadagnata tra i colleghi in uniforme la nomea di “donna facile”. Dopo un primo accoglimento da parte del Giudice di Pace di Casamassima, che le aveva dato ragione, concedendole un risarcimento del danno di 1500 euro, la donna si era vista negare dal giudice di Rutigliano ogni diritto al risarcimento.

A sovvertire la decisione del Tribunale Ordinario, la Cassazione che, interpretando le norme sul diritto d’autore del’41, ha stabilito la necessità del consenso da parte della persona interessata a  «consenso della persona interessata ai fini dell’esposizione del suo ritratto e che anche laddove si possa prescindere da tale consenso permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata».