“Il 30 giugno 2021 Partite IVA Nazionali segna una data importante che mette un punto definitivo alla misura premiale dei rimborsi, il cosiddetto cashback”.

A parlare è il presidente nazionale di PIN, Antonio Sorrento. “Con entusiasmo ricordiamo la lotta intrapresa nei confronti dei provvedimenti cashless, iniziata circa 8 mesi fa che portata in discussione all’interno del Palazzo mediante la petizione numero 669 in sesta Commissione Finanze, rappresentava chiaramente una manovra più assurda oltre che iniqua, meramente basata secondo il Governo e ideata per la lotta all’evasione – spiega -.
Ebbene, ci riteniamo soddisfatti, nei confronti di un nuovo governo che ha posto la dovuta attenzione, probabilmente aiutato anche dal fallimento della medesima viste le poche adesioni e gli ancor meno disponibili fondi stanziati, gli stessi che PIN ha chiesto di ridestinare a tutte quelle imprese che durante la pandemia sono andate in forte sofferenza”.

Il sindacato Partite IVA Nazionali ha ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento protocollo 30553 del 18 Giugno 2021, il nulla osta per la partecipazione alla consultazione con le proprie osservazioni alla riforma del Redditometro.

Il 23 giugno 2021 PIN, con Movimento Consumatori del Presidente Dott. Bruno Maizzi, ha scritto alla Sesta Commissione Finanza e Tesoro, per chiedere la possibilità di avere un confronto più ampio e più inclusivo affinché potesse permettere a tutte le categorie interessate, di poter esprimere il maniera completa ed esaustiva le proprie idee, per incidere positivamente sul processo di consultazione pubblica con proposte atte a disciplinare al meglio questa materia.

“Abbiamo appreso che la nostra richiesta è già approdata in Sesta Commissione Permanente Finanza e Tesoro del Senato, entro il 15 di luglio riceveremo informazioni dettagliate – conclude Sorrento -. Il Cts di PIN, su proposta dell’Avv. Sances, sta ormai da giorni lavorando sull’elaborazione di una proposta equa e condivisa ci anticipa di aver riscontrato una prima anomalia in merito all’accertamento derivante dal redditometro, poiché, se è vero che l’accertamento debba scattare soltanto quando la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20% è ancorché vero che, la retroattività degli anni di accertamento, non potrà essere dei tradizionali 5, bensì 3 (se l’anno di competenza è il 2021), poiché la regolamentazione del nuovo redditometro con formule e coefficienti è stato introdotto nel 2018”.