Sospendere immediatamente la determina. È la richiesta di Cisl, Cgil e Uil sul caso delle della sostituzione del responsabile unico del procedimento nelll’Arif, l’Agenzia regionale delle attività irrigue e forestali. Ai sindacati non è andato giù il modo con cui è stato scelto il successore di Grazie Tarantini.

Con la presente contestiamo integralmente il contenuto della D.D.A. n. 237 del 25/09/2018 di cui in oggetto per le motivazioni di seguito riportate, chiedendoVi l’immediata sospensione in attesa di  ulteriori chiarimenti in un’ottica di trasparenza amministrativa.

Il personale individuato per l’incarico di attività di supporto ai nuovi RUP appartiene  alla platea dei lavoratori impiegati, assunti con Delibere del Direttore Generale n. 21 del
12/02/2018 e 25 del 08/03/2018 aventi ad oggetto, rispettivamente:

“Artt. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e 72, comma 1, L.R. n. 67/2017. Prima ricognizione del personale  interessato e delle esigenze di professionalità, da reclutare attraverso le procedure speciali, ai sensi delle  citate disposizioni normative e contestuale rinnovo dei rapporti di lavoro subordinato, a termine, alle  dipendenze dell’Arif, i cui effetti finali siano già spirati alla data del 30 giugno 2017”

“Artt. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e 72, comma 1, L.R. n.67/2017. Seconda ricognizione, a seguito degli  appositi approfondimenti istruttori, condotti circa quattordici unità di personale interessato e delle  connesse esigenze di professionalità, da reclutare attraverso le procedure speciali, ai sensi delle citate  disposizioni normative e contestuale rinnovo dei pertinenti rapporti di lavoro subordinato, a termine, alle  dipendenze dell’Arif, i cui effetti finali siano già spirati alla data del 30 giugno 2017”.

Il loro incarico, affidato, senza alcuna prova selettiva e nell’imminenza dei termini per la  pubblicazione del Piano Triennale dei Fabbisogni, oltre ad essere una “spettacolare” coincidenza, costituisce un atto discriminante fra lavoratori interessati allo stesso procedimento di stabilizzazione  di cui al citato art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017.

Di particolare rilevanza appare il solco tracciato dalla Circolare n. 3/2017 del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dove un gruppo di lavoratori ritenutosi “discriminato”, ci ha segnalato:

L’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi
previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6,  comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria. Tuttavia, nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella  predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale 7, le amministrazioni possono comunque  procedere all’attuazione delle misure previste dall’articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella  pianta organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

Appare opportuno che le amministrazioni operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure. Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all’esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative. Cosicché, una volta adottato il piano dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le procedure programmate ai sensi dell’articolo 20 risultino coordinate rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere eventualmente aggiornate in coerenza.

A tal fine, è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel
rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da
quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all’anno, al qual modo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità.

In presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo
20, nel caso in cui le amministrazioni si siano determinate all’avvio delle procedure di
reclutamento speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell’articolo 20.

A fronte, invece, di situazioni più variegate o di disponibilità finanziarie limitate, le
amministrazioni valuteranno le procedure più efficaci e funzionali alle loro esigenze ed alla
finalità della norma, dandone conto nel predetto atto interno, anche con riferimento ad
un’applicazione parziale nei confronti dei destinatari per ragioni di fabbisogno, di
disponibilità finanziarie o altro. In questo senso, le amministrazioni valuteranno se,
nell’ottica di favorire il superamento del precariato, sia necessario ricorrere ad assunzioni a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’articolo 20,
comma 2, sono descritte nell’atto interno. Per la partecipazione a tali procedure, al fine di
individuare l’area o la categoria professionale da considerare per coloro che hanno contratti di collaborazione, si tiene conto dell’oggetto del contratto e della professionalità del collaboratore. Gli interessati possono partecipare a tutte le procedure avviate dall’amministrazione per le quali hanno i requisiti prescritti.

Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una
disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all’avvio delle relative procedure. Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001.

Inoltre, dall’esame preliminare della Delibera n. 237/2018, appare evidente il mancato
adempimento alla vincolante normativa inerente il D. Lgs. n. 50/2016 e relative linee guida redatte dall’ANAC di cui alla Delibera n. 1007/2017. Infatti, per la maggior parte dei sostituti (omissis…) si rileva non osservato l’obbligo della garanzia relativa alla professionalità e competenza, nonché il possesso del titolo di studio di laurea
riscontrabile per l’incarico di RUP. Pertanto, in virtù di quanto innanzi espresso nell’impugnare la Determina “de quo”, ne chiediamo la sospensione degli effetti giuridici, almeno sino a quando non sarà resa chiara e trasparente l’individuazione del personale attraverso la necessaria pubblicità e un adeguato confronto sindacale.