Da oggi, lunedì 10 gennaio, anche il Tribunale di Trani dovrà osservare quanto stabilito dal decreto legge varato lo scorso 7 gennaio per contrastare l’emergenza covid. Pertanto, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari, Annamaria Tosto, ha disposto che in tutte le sedi dei Tribunali di Bari, Foggia e Trani e all’interno del Tribunale per i Minorenni “dalla data odierna l’accesso anche dei  difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato  estranei alle amministrazioni della giustizia avvenga solo  ove dispongano di certificazione verde covid-19 (c.d. green pass base) e previa esibizione, su richiesta, della suddetta certificazione”.

Per entrare nei Palazzi di Giustizia e nelle sedi giudiziarie (compresi avvocati e consulenti, oltre che magistrati e cancellieri), dunque, occorrerà possedere il green pass base. Esclusi solo i testimoni e le parti civili.

“Anche l’Avvocatura di Trani – sottolinea il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani, Tullio Bertolino – farà la sua parte in questa tremenda battaglia per limitare la diffusione del contagio. Siamo consapevoli che ciò potrebbe creare qualche disagio e qualche rallentamento nelle operazioni quotidiane che siamo chiamati a compiere. Ma come sempre gli avvocati sapranno dimostrare il massimo senso di responsabilità e collaborazione in vista del bene comune della salute”.

Il provvedimento, infatti, rientra tra le “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e più in generale in tutti gli uffici pubblici nell’àmbito dei provvedimenti “urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19”.

Per semplificare il lavoro degli operatori della giustizia di Trani, seguirà la distinzione fra i vari certificati verdi, così come specificato dal Governo. La differenza sta a indicare quali tipi di certificazione verde covid-19 sono validi per diversi usi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

Green pass base: si intende la certificazione verde covid-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato: si intende soltanto la certificazione verde covid-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, il test antigenico rapido o molecolare.

Green pass booster: si intende la certificazione verde covid-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà usare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione. Ma dovrà presentare un documento del test antigenico rapido o molecolare, ottenuto nelle 48 ore precedenti, per attestare l’esito negativo al SARS-CoV-2.