È una Barlettana di 24 anni la proprietaria di Ettore, di razza Rottweiller di origine tedesca che rientra nella categoria dei molossoidi dal pelo corto, che la sera del 2 maggio ha provocato il grave incidente stradale al km 24+300 della S.S. 170 Barletta Andria, e risulta essere anche proprietaria di un secondo cane, uno bianco, probabilmente anch’egli avvistato sul luogo dell’incidente come dichiarato da alcuni testimoni oculari del sinistro. Ettore è rimasto esanime ed abbandonato dalla sera del 2 maggio, data del’incidente, alla mattinata del 12, giorno in cui è stato rimosso dopo una serie di accertamenti precedentemente fatti dalla ASL BAT Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario di Barletta.
Dalla documentazione agli atti pare che a fare la denuncia di scomparsa del molossoide sia stato un parente della ragazza 24enne, che molto probabilmente era affidatario e/o custode o proprietario della villa o casa in cui lo Ettore veniva custodito. L’uomo si sarebbe presentato agli uffici preposti per denunciare la scomparsa di Ettore solo il 3 maggio, il giorno seguente il grave incidente, dichiarando di averlo smarrito il giorno 1 maggio. La responsabilità per danni cagionati da animali è disciplinata dall’art. 2052 cod. civ., che così recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito…”.
Ora c’è il rischio che si proceda nei confronti dei proprietari o custodi del povero Ettore anche penalmente oltre che civilmente, infatti se il cane attraversa la strada e causa un incidente, con conseguenti danni o lesioni per chi guidava in strada, il padrone risponde del reato di lesioni colpose (Cass., I sez. pen., n. 34070 del 14.09. 2011), oltre all’applicazione del disposto di cui dell’Art. 672 C.P. Omessa custodia e mal governo di animali: chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito.

La Cassazione ha ritenuto il proprietario di un cane responsabile penalmente dell’incidente stradale causato dall’animale anche se in quel momento era affidato ad un’altra persona. Non ha importanza il fatto che si trattasse di un cane di piccola taglia. I proprietari di cani rispondono penalmente degli incidenti stradali provocati dai loro quattro zampe fuggiti alla sorveglianza e finiti in mezzo alla strada. Lo sottolinea la Cassazione – sentenza 41021 – avvertendo che il principio vale anche per i padroni dei cani di piccola taglia non compresi nell’elenco dei cani pericolosi che devono essere sottoposti a rigide misure di cautela.

La Suprema Corte avverte che per liberarsi dalla responsabilità non basta che il padrone di un cane che ha provocato un incidente sostenga di aver affidato l’animale alla vigilanza di un’altra persona. Il proprietario ha infatti l’obbligo – spiegano i supremi giudici – di affidare il cane solo a chi è in grado di prendersene cura e di evitare che scappi. Per questa ragione Piazza Cavour ha riaperto il processo nei confronti di una ragazza, Lisa M., che aveva lasciato alla nonna il suo piccolo meticcio preso da un canile.

Il cane, molto vivace, era però scappato alla sorveglianza dell’anziana signora finendo sotto una macchina e provocandone lo sbandamento tanto che il guidatore aveva riportato gravi lesioni. Il Giudice di pace di Scandiano aveva assolto Lisa perché il cane non era, in quel momento, affidato alla sua cura ma a quella della nonna. Questa conclusione non è stata condivisa dalla Cassazione che ha riaperto il processo a Lisa, accogliendo il reclamo della Procura della Corte di Appello di Bologna, per verificare se la ragazza “abbia agito con la dovuta diligenza assicurandosi dell’idoneità della persona affidataria a custodire adeguatamente l’animale”, tenuto presente che si trattava di una signora anziana.

La Regione Puglia ha una propria legge regionale che regola la materia in modo specifico. In particolare, secondo quando previsto da tale normativa speciale (Legge regionale 3 aprile 1995 n. 12, successivamente modificata con Legge regionale n. 4/2010 e n. 26/06) spetta ai servizi veterinari delle ASL il recupero dei cani randagi. Pertanto, secondo una recentissima sentenza (G.d.P. Taranto sent. n. 4095 del 28.12.2015), laddove in materia di prevenzione del randagismo esista una norma regionale che attribuisca all’ASL territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere dei risarcimenti per i morsi e i conseguenti danni da cani randagi, la sola stessa ASL e non anche il Comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso. Difatti, poiché, tale struttura costituisce un’articolazione periferica del servizio sanitario nazionale, posta alle dipendenze del governo locale, essa è tenuta a collaborare con quest’ultimo.

Quanto al Comune, quest’ultimo deve definire le linee di indirizzo dell’attività generale delle Azienda Sanitaria Locale e controllare periodicamente l’andamento generale dei compiti assegnati alle ASL. Il Sindaco, difatti, è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento, da parte dell’ASL, delle funzioni sanitarie di prevenzione, alle quali la stessa è obbligata, per la tutela della salute dei cittadini.