Paolo Monorchio non è più il presidente della Croce Rossa Italiana di Napoli. A maggio, esattamente il giorno 11, è stata pubblicata la sentenza della prima sezione della Corte d’Appello di Napoli, con la quale è stato rigettato l’appello presentato dallo stesso Monorchio e dalla Croce Rossa Italiana avverso la sentenza di primo grado che giungeva alle stesse conclusioni.

Questo grado di giudizio ha fatto maturare 10mila euro di sole spese legali, ma nulla pare essere cambiato a Napoli e dintorni. Nonostante la sentenza sia stata resa e notificata in forma esecutiva sia a Monorchio che in via Toscana, il presidente è ancora lì, seduto sul suo scranno, a sottoscrivere convenzioni, ordinare servizi ed incassare contributi come se nulla fosse successo, con l’appoggio incondizionato dei vertici dell’associazione di volontariato più grande e confusa d’Italia.

La sentenza è meritevole di attenzione, anche sotto un altro fondamentale aspetto e cioè la qualificazione di socio attivo di Monorchio. Aspetto che investe numerose situazioni simili. In pratica, la Corte ha chiarito, a mente dei regolamenti interni di Croce Rossa Italiana, che Monorchio non poteva essere considerato socio attivo già dalla sua elezione nel 2012 e quindi difettava del requisito per godere anche dell’elettorato passivo, e quindi essere eletto nella tornata di quattro anni fa.

Pagare la quota sociale, svolgere volontariamente e con continuità un’attività materiale o intellettuale in favore di Cri non basta. C’è poi un altro motivo di gravame, ritenuto fondamentale dalla Corte, e cioè la qualificazione dell’attività di socio svolta da Monorchio. Non basta essere soci per conseguire l’elettorato, secondo i giudici, ma bisogna qualificarsi in una delle componenti che all’epoca dell’elezione avevano radice nella Croce Rossa Italiana. In questo senso Monorchio, come altri passati ed attuali dirigenti locali e nazionali di Cri, era inquadrato nella componente dei donatori di sangue.

Secondo i magistrati napoletani non è sufficiente partecipare e promuovere la donazione del sangue, ma sono volontari e soci attivi coloro i quali “concorrono al raggiungimento dell’autosufficienza mediante donazioni volontarie, periodiche e gratuite”. Non avendo mai donato, Monorchio non poteva essere considerato un donatore di sangue. Pertanto la sua elezione nel 2012 è invalida e si trascina dietro anche l’elezione del 2016, con conseguente dubbio di legittimità di tutti gli atti formati, sottoscritti, gestiti e amministrati da un presidente illegittimamente saldo al suo posto.

Questa sentenza è storica per altri due concetti, sui quali ci stiamo battendo da tempo. Il primo riguarda il fatto che le domande giudiziali avanzate in merito alle condizioni di eleggibilità dei candidati alle cariche sociali della Croce Rossa Italiana non sono soggette a termine di decadenza e quindi possono sempre essere fatte valere da qualsiasi socio dotato di elettorato attivo. Questa è una cosa su cui è necessario meditare molto, ma molto bene e non riguarda soltanto il caso del consigliere del Comitato dell’area metropolitana di Roma Capitale Gianluca Saitta, che non rivestiva le condizioni di eleggibilità al momento della presentazione della sua candidatura in quanto, a mente dell’articolo 4 del regolamento elettorale vigente, non si era preventivamente dimesso da presidente del Comitato di Roma 6, ma addirittura investe la poltrona più calda di via Toscana.

Francesco Rocca, infatti, si è presentato alle elezioni nazionali del 2012 proprio come socio attivo nella componente dei donatori di sangue, ma pare non abbia mai donato. Non sappiamo se la cosa corrisponda al vero e auspichiamo che lo stesso Rocca possa smentirci esibendo le certificazioni del suo contributo ematico alle attività della Croce Rossa Italiana. Se così non fosse il problema causato all’associazione di volontariato più grande d’Italia dal suo presidente/padrone sarebbe enorme, dalle conseguenze inimmaginabili. Parola della Corte d’Appello di Napoli.