La corte di appello di Bari, annullando la sentenza di primo grado di condanna nei confronti di un cittadino cinese responsabile di aver detenuto materiale “dannoso per la salute” (oltre 400 pezzi di cipria) ha assolto l’imputato con formula piena poiché non ha ritenuto condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado il quale ha ritenuto che l’imprenditore cinese, prima di approvvigionarsi del prodotto, avrebbe dovuto assumere informazioni sulla ditta che li produceva, sulla composizione del prodotto e su eventuali controindicazioni sull’uso dello stesso.

La corte, infatti, ha ritenuto che alcuna prova sia emersa in merito alla circostanza che l’imputato conoscesse l’asserita nocività dei prodotti e neppure che vi fossero nel compendio sequestrato confezioni alterate.

L’imputato, difeso dall’avvocato Antonio La Scala, ha prodotto fatture di acquisto tutte regolari, che rappresentano un ulteriore presupposto che dimostra che le confezioni fossero originali; inoltre, la Corte, accogliendo l’istanza della difesa, ha affermato che nulla di illecito è stato provato in merito alle indicazioni che i prodotti recavano. Pertanto si è ritenuto operante la causa di esenzione della punibilità, per la quale nulla è possibile rimproverare al commerciante in termini di diligenza adottata qualora ricorrano le condizioni previste nel caso di specie (ossia che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione).