L’Amtab, azienda del trasporto pubblico barese, prende altre tre sonore sberle in Tribunale. Questa volta a sottolineare il comportamento antisindacale e spregiudicato della municipalizzata presieduta dall’avvocato Pierluigi Vulcano e diretta dall’ingegner Francesco Lucibello, sono le cause intentate dalla Cisal, difesa dagli avvocati Massimo Sassanelli e Giuseppe Carrieri, come gli altri protagonisti delle vicende sottoposte ai giudici.

Le sentenze del Tribunale del Lavoro di Bari ribadiscono il malcostume diventato prassi senza l’intervento dell’amministrazione comunale. Il deliberato più atteso era certamente quello relativo alla lettera che i vertici Amtab indirizzarono a rappresentanti sindacali e della sicurezza per i lavoratori. Nella missiva venivano contestate numerose presunte anomalie che mettevano a rischio conducenti e passeggeri degli autobus.

Amtab lo giudicò un colpo basso, sostenendo che neppure il rappresentante della sicurezza avrebbe dovuto sollevare dubbi, seppur fondati. Provate a immaginare: come se il bus oggetto delle perplessità non fosse il luogo di lavoro dell’autista. Parafrasando si sarebbe potuto dire in egual modo dell’areo per il pilota o della locomotiva per il macchinista.

Ai firmatari quella lettera costò pesanti sanzioni disciplinari. Con sentenza numero 2281/2020 il Tribunale di Bari ha invece accolto il ricorso proposto dalla segreteria provinciale di Bari della CISAL nei confronti dell’Amtab, dichiarando antisindacale (ex art.28 Statuto dei Lavoratori) la condotta datoriale ed annullando i provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti del rappresentante della sicurezza (Rls) e sindacale (Rsa).

Un pronunciamento importante perché evita, per esempio, la possibilità di mettere in essere altri comportamenti intimidatori nei confronti di quanti osano evidenziare irregolarità anche palesi, come nel caso dell’assunzione a tempo determinato di due lavoratori. Fatto giudicato particolarmente grave, la cui contrarietà era già stata espressa da un altro giudice per una precedente causa di lavoro contro l’azienda e che potrebbe avere risvolti giudiziari di altra natura. In questo caso l’avvocato Massimo Sassanelli ha agito in difesa della CISAL e del rappresentante sindacale aziendale che aveva scelto di agire anche per proprio conto.

L’altra ennesima sconfitta in Tribunale, a danno della collettività, è quella relativa alla reintegra sul posto di lavoro di un conducente licenziato circa 4 anni fa. In sostanza, prendendo a pretesto un articolo del regolamento aziendale, l’Amtab aveva mandato a casa un autista inidoneo con i requisiti per il prepensionamento, senza però farsi carico di capire se potessero esserci i presupposti per un suo collocamento in altra mansione. Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento. L’Amtab dovrà pagare 12 mensilità e tutta la contribuzione arretrata, oltre che le spese legali, sempre a carico dei cittadini baresi.

Più precisamente, con sentenza numero 2283/2020 il Tribunale di Bari, in sede di opposizione rito Fornero, ha accolto il ricorso dell’avvocato Massimo Sassanelli e condannato Amtab a reintegrare sul luogo di lavoro l’iscritto CISAL, nonché al pagamento di 12 mensilità e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.

Si tratta anche in questo caso di un esito notevole sul piano giuridico, poiché il Tribunale di Bari (che nella fase sommaria non aveva accolto le argomentazioni difensive) è tornato sui suoi passi, dichiarando l’illegittimità dell’interpretazione del Testo Unico aziendale dell’AMTAB. In particolare, si trattava di un’ipotesi nella quale il datore di lavoro aveva ritenuto che la contrattazione di secondo livello consentisse il licenziamento del lavoratore inidoneo, già titolare di diritto al prepensionamento, senza neppure tentare il suo ricollocamento in azienda. Ma il Tribunale ha rilevato l’assoluta illiceità della condotta, essendo la legge dello Stato certamente prevalente sul regolamento interno dell’azienda.

“Esprimo grande soddisfazione per la triplice sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari – spiega il segretario generale della CISAL Puglia, Piero Venneri -. Abbiamo scelto di proseguire la nostra battaglia perché ritenevamo fossero stati calpestati i diritti dei singoli lavoratori, ma cosa ancora più grave che fosse stata limitata l’attività sindacale. Non ci piegheremo mai a certe logiche e chiederemo sempre il massimo rispetto dei dipendenti, del sindacato e delle Leggi, se necessario persino rivolgendoci alla Procura della Repubblica o alla Corte dei Conti”.