La Cassa di previdenza sovvenzioni ed assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari (Cassa Prestanza) dovrà riconoscere a tre ex dipendenti comunali oltre 110mila euro, a cui si dovranno aggiungere anche le spese processuali.

È quanto sentenziato dal Tribunale di Bari che ha accolto il ricorso presentato dai ex lavoratori del Comune di Bari che lamentavano di non avere ottenuto tutta la buonuscita loro spettante.

Nel 1924 è stato istituito un ente di mutua assistenza finanziaria dei dipendenti del Comune che garantisce una buonuscita a chi va in pensione e che concede prestiti a chi è ancora in servizio. Gestito dagli stessi dipendenti comunali, da qualche anno è finito al centro di polemiche perché non riesce più ad erogare le prestazioni per le quali era stato istituito.

Da qui il ricorso dei tre ex dipendenti che hanno vinto in Tribunale. “Pacifico il mancato pagamento delle spettanze azionate – si legge sulla sentenza -, si rende necessario verificare in che misura la cessazione dei versamenti da parte del Comune possa giustificare l’inadempimento. Nel 2017 il fondo disponeva la corresponsione delle gratifiche di fine servizio, procedendo secondo anticipazioni per far fronte alla ridotta disponibilità di risorse» e per cercare di assicurare ai dipendenti andati in pensione omogeneità di trattamento ai numerosi dipendenti cessati dal servizio o in procinto di lasciare, 51 (nel 2017), 84 (2018), 81 (2019), 90 (2020)”.

“Il dietrofront del Comune che non eroga più il suo contributo non basta di per sé solo a giustificare l’inadempimento e a liberare l’obbligato inadempiente (Cassa Prestanza – n.d.r.) da ogni responsabilità – scrive il Tribunale -. Affinché tale effetto estintivo si produca è necessario, infatti, che l’ordine o il divieto dell’autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà del debitore ed all’obbligo di ordinaria diligenza che sullo stesso incombe. La stessa alterità patrimoniale, che sottrae il Comune di Bari da qualsiasi vincolo obbligatorio, parallelamente giustifica una statuizione di condanna nei confronti della Cassa Prestanza, atteso quest’ultima è solo direttamente coinvolta dal divieto posto a carico dell’ente locale e resta tenuta a fronteggiare le pretese dei propri iscritti con i mezzi e le risorse di cui autonomamente dispone”.