Accusata di aver evaso oltre 2,7 milioni di iva in 4 anni, rischia il carcere, ma viene assolta perché secondo il giudice Flora Cistulli, del Tribunale penale di Bari: “Il fatto non sussiste”. È la storia a lieto fine di un’imprenditrice operante da anni nel settore della distribuzione dei carburanti.

La donna, difesa dall’avvocato barese Antonio La Scala, è riuscita a dimostrare un’evasione residuale rispetto a quella di cui era accusata nel periodo compresso tra il 2009 e il 2012. Facendo meglio i conti, prendendo in esame i documenti analizzati dalla Guardia di Finanza, è emerso infatti che la cifra effettiva era di circa 50mila euro e quindi sotto la soglia della punibilità per quel genere di reato. Come si possa fare “il nero” nella distribuzione e nell’erogazione dei carburanti, manco l’imprenditrice fosse titolare di una pizzeria, resta un capitolo a parte.

I nuovi e clamorosi calcoli, che hanno portato all’assoluzione dell’imprenditrice difesa dall’avvocato La Scala, non sono esclusivo frutto di una migliore calcolatrice, ma effetto di una sentenza della Cassazione.

Il passaggio citato nelle motivazioni dell’assoluzione recita: “La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità dei reati in materia di iva, la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sui costi effettivamente documentati, non rilevando l’eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nell’ipotesi di reati concernenti le imposte dirette. Sezione 3 -, n.53980 del 16/072018 Ud. (dep 3.12.208) Rv. 274564″.

Pertanto – scrive il giudice nelle motivazioni – detraendo dall’iva delle fatture emesse, l’iva delle fatture ricevute (costituenti costi documentati) in nessuna delle annualità considerate si supera la soglia di punibilità prevista dall’art-5. d.I.vo. n. 74 del 2000″. In altre parole, seppure il lavoro nero non è giustificabile, nei calcoli che portano a determinare l’eventuale evasione dell’iva, si deve tenere conto delle fatture per l’acquisto di materie prime, di servizi o delle utenze necessarie allo svolgimento dell’attività.