delibera 0288 policlinico

Ci sono imprevisti che possono essere immaginati? Evidentemente al Policlinico di Bari sì. In attesa di conferme sulle motivazioni dell’assegnazione, è stata affidata una gara da 3,1 milioni di euro pur non essendo spiegato nella delibera firmata dal direttore generale, Vitangelo Dattoli, quale sia l’imprevisto che abbia permesso di raggirare l’obbligo dell’appalto pubblico. I lavori in questione? “Procedere alla demolizione dell’attuale reparto di psichiatria” in modo da “consentire l’esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo complesso chirurgico di Asclepios 3, affidato con regolare gara d’appalto alla ditta COBAR S.p.A. …“. L’appalto generale è quello da 46 milioni di euro. Più precisamente i lavori oggetto della delibera incriminata, la 0288 del 9 marzo 2015, sono quelli “di costruzione edificio di ampliamento del Nuovo Complesso Chirurgico e dell’Emergenza e adeguamento normativo e funzionale del padiglione servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi. Progetto di completalemto per la ristrutturazione impiantistica e strutturale dell’ex padiglione di pneumologia”. Come può essere un imprevisto la demolizione di uno stabile sopra cui se ne deve costruire un altro? Nel provvedimento a firma di Dattoli viene richiamato più e più volte l’articolo 57 comma 5 lettere a/a1/a2 del D Lgs 163/06.

Tutto regolare, non fosse che all’interno della delibera la parola imprevisto viene usata solo quando si stabilisce da dove prendere i fondi: “alla voce imprevisti e ribassi d’asta del quadro economico generale”. Il discorso è articolato, prestate attenzione. L’imprevisto è quando, per esempio, mentre si eseguono dei lavori appaltati si scopre che l’impianto idraulico è da rifare o, ancora, quando un agente atmosferico danneggia l’immobile la cui costruzione era già stata assegnata al termine di un regolare bando pubblico. Abbiamo letto e riletto la delibera fino ad arrivare nuovamente alla contraddizione che ci ha fatto invocare l’intervento di chi ha conoscenze più specifiche e delle autorità preposte: “Per consentire l’esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo complesso …”.

Perdonateci, se sono indispensabili per consentire l’esecuzione dei lavori, come può l’appalto da 3,1 milioni di euro essere finanziato come imprevisto? Magari si è trattato di sanare la gara inziale, nella quale non erano state previste le opere affidate successivamente. A rendere ancora più motivati i nostri dubbi è un malloppo di giurisprudenza, a cominciare da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sezione III del 10 luglio 2015, la numero 3488. La sentenza recita: “Le ipotesi contemplate all’art. 57 d. lgs n. 163 del 2006, concernenti il ricorso al sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, rappresentano delle eccezioni al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la loro ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva”.

A ben leggere, la scelta del direttore generale del Policlinico, Vitangelo Dattoli, di affidare i lavori senza gara, sembra andare contro i dettami del Consiglio di Stato, anche perché nella delibera è scritto che: “dopo l’analisi di diverse soluzioni alternative, è stata individuata la soluzione …”. Se sono state prese in esame altre soluzioni vuol dire che non ci sono imprevisti tali da giustificare un’assegnazione di questo tipo. Vuol dire che è stata presa la soluzione migliore. C’è un’altra sentenza molto interessante, la numero 5827, emanata dal Consiglio di Stato, sempre sezione III, il 25 novembre 2014. La sentenza dice che: “È illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante affida mediante procedura negoziata alla ditta aggiudicataria di un appalto di servizi, ex art. 57 comma 5, D Lgs 12 aprile 2006, n. 163, alcuni servizi complementari a quelli previsti nel progetto iniziale o nel contratto originario, ove in effetti si tratti non di servizi resisi necessari in ragione di una circostanza imprevista nell’esecuzione del contratto di appalto, bensì in servizi estensivi all’originario incarico, a nulla rilevando la convenienza derivante per la stazione appaltante da tale affidamento diretto”. In altre parole, se non si registra un imprevisto, pur essendoci un vantaggio per la stazione appaltante, in questo caso il Policlinico, i lavori non possono essere dati per estensione a chi ha già vinto un’altra gara.

La giurisprudenza è davvero molto dettagliata. Ci sono anche due sentenze del Tar di Venezia e Aosta, rispettivamente la numero 538 del 28 aprile 2014 e la numero 16 del 17 febbraio 2012, che chiariscono ulteriormente la faccenda. Tanti dubbi e un appalto senza gara ancora una volta con il Policlinico, certamente non un ospedale che brilla per efficienza, al centro di un grave sospetto. A leggere la delibera e le sentenze pare proprio che per l’affidamento dei lavori da 3,1 milioni di euro sarebbe stata necessario un appalto pubblico. Restiamo come sempre in attesa di una risposta del direttore generale del Policlinico, Vitangelo Dattoli, o di chiunque altro possa fornire spiegazioni in merito a questa vicenda.