Siamo nel 2009, a ridosso del processo dell’imprenditore barese Tarantini che vede imputato anche Greco, quando Vendola rilascia un’intervista al quotidiano spagnolo “El Pais” definendo, come afferma Greco nella querela, «il sistema Tarantini-Tatò Greco come un miscuglio di dolce vita, prostitute e cocaina al fine di gettare discredito sulla mia figura».

Un eccesso linguistico dunque, «frasi pesantemente e platealmente sconvenienti e volgari» come sostiene il gip nel disposto provvedimento.

«Giudizi e opinioni – vi si legge ancora – hanno pur sempre come base di partenza fatti per i quali il requisito della verità non può venir meno».

Differente la valutazione del legale di Vendola, Vincenzo Muscatiello,  per il quale quelle frasi stigmatizzano in maniera forte il “sistema Tarantini” restando nel recinto di una legittima critica politica. L’avvocato ripone piena fiducia nel fatto che il seguito della vicenda varrà a dimostrare la fondatezza di quanto sostenuto.

Quella dell’imputazione coatta, è una misura adottata anche in passato e prevista dal comma quinto dell’art. 409 del Codice di procedura penale che così recita: “Il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare”.

 

Giovanni Gammariello