Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito che consente al soggetto interessato l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Il DdL di conversione, approvato dalla Camera con alcune rilevanti modifiche rispetto alla sua stesura originaria, sarà ora sottoposto all’esame del Senato e dovrà essere convertito entro il prossimo 23 dicembre. L’accesso all’agevolazione, applicabile ai ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, richiede la presentazione di un’istanza entro il 31 marzo 2017. Entro la stessa data il debitore può “integrare” la dichiarazione presentata anteriormente. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 5 rate di pari ammontare, di cui tre da versare nel 2017 e due nel 2018, fermo l’obbligo di pagare almeno il 70% nel 2017.

Il principale effetto della sanatoria riguarda lo stralcio di ogni sanzione amministrativa: da un lato il debitore fruisce della definizione dei ruoli “senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi”, dall’altro, però, occorre corrispondere per intero le somme affidate “a titolo di capitale”.

È dunque univoca la volontà del legislatore di prevedere, per coloro i quali beneficiano della sanatoria, la non debenza di tutte le sanzioni amministrative, a prescindere dalla ragione per cui sono state irrogate, dall’imposta, dal contributo o dall’entrata a cui sono collegate.