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In conformità con le disposizioni contenute nel D.L. 26 novembre 2021, n. 172, da lunedì 6 dicembre 2021, l’accesso ai luoghi della cultura sarà consentito soltanto previa esibizione di green pass da vaccinazione o da guarigione. Le certificazioni verdi covid green pass (in formato digitale o cartaceo) dovranno attestare: • di aver fatto almeno una dose di vaccino tra quelli autorizzati dall’EMA ovvero dall’AIFA (D.L. 172 del 26 novembre 2021);

• oppure di essere guariti da Covid19 nei sei mesi precedenti.

Ai sensi del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, la validità delle certificazioni verdi covid di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo. Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Con riferimento ai cittadini europei, il D.L. 52/2021 convertito in legge n. 87/2021, prevede che le certificazioni rilasciate negli Stati membri siano considerate come “equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano” nonché valide ai fini previsti per queste ultime (art. 9, comma 8).

Per gli stranieri extraeuropei:

• l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 prevede che le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di: Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del nord, Stati Uniti nonché quelle rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, a seguito di vaccinazione validata dall’EMA o di avvenuta guarigione, siano riconosciute come equivalenti a quelle italiane;

• la Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della Salute fornisce indicazioni in ordine
all’accettazione delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi sopra elencati, precisando che:

1. Le certificazioni vaccinali:

– dovranno essere esibite in formato cartaceo o digitale;
– dovranno essere redatte – altrimenti – in lingua italiana, inglese, francese o spagnola (diversamente, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata);

– dovranno contenere i dati identificativi del titolare, i dati relativi al vaccino, la data/e di somministrazione e i dati di chi ha rilasciato il certificato;

– hanno la stessa validità del green pass italiano, vale a dire una durata di 9 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale (salvo quanto previsto in ordine
alla validità della certificazione verde rilasciata a seguito dell’effettuazione della prima
dose di vaccino e alla validità di quella rilasciata a seguito della somministrazione di una
sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da Sars Cov-2);

– dovranno essere relative ai vaccini accettati in Italia e autorizzati dall’EMA (Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson).

2. Le certificazioni di guarigione:

– anch‘esse dovranno essere esibite in formato cartaceo o digitale;

– dovranno essere redatte – alternativamente – in lingua italiana, inglese, francese o spagnola (diversamente, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata);

– hanno la stessa validità del green pass italiano, vale a dire una durata di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.

La documentazione andrà esibita all’accesso al sito, unitamente ad un documento di identità in corso di validità e contestualmente alla misurazione della temperatura.
ATTENZIONE: in mancanza di green pass da vaccinazione o guarigione e di un documento d’identità, entrambi validi, non sarà possibile accedere al sito e il biglietto eventualmente acquistato in prevendita non sarà rimborsato. (Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina www.dgc.gov.it).

Restano valide tutte le altre indicazioni che regolano le modalità di ingresso ai luoghi della cultura:
– prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei
visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C.

– I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina che dovrà obbligatoriamente e in maniera corretta essere indossata per tutta la durata della visita o dell’evento, sia nei luoghi al chiuso sia (qualora previsto dalle disposizioni sanitarie) nelle aree all’aperto. I bambini al di sotto dei 6 anni e i disabili, le cui condizioni siano incompatibili con l’utilizzo prolungato delle mascherine, possono decidere di non utilizzare i dispositivi di protezione.

– All’ingresso dei siti, saranno a disposizione dei visitatori dei distributori per l’igienizzazione delle mani.

– Qualora necessario, gli ingressi potranno essere contingentati nella quantità e nella frequenza, ivi compresa la possibilità di effettuare ingressi su prenotazione, per tutti i luoghi della cultura.

– Gli spettacoli aperti al pubblico sono svolti esclusivamente in conformità alle disposizioni previste dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 art. 1, e dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172.

– Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza previste in ogni luogo della cultura.

Le prescrizioni vengono adottate in conformità alle normative vigenti, allo scopo di garantire una fruizione dei siti in completa sicurezza.