È stata firmata l’ordinanza sindacale con cui, a partire da oggi, giovedì 23 dicembre, e fino al prossimo 1° gennaio, si vieta la vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio. L’improprio uso di petardi e botti genera una serie di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana; inoltre provoca danni all’integrità fisica delle persone, degli animali. Tra le categorie più a rischio rispetto all’utilizzo incontrollato dei fuochi vi sono i minori, pertanto l’ordinanza vieta la vendita – in forma ambulante e non – di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto – semplice o in combinazione con altri – di scoppio, crepitante e fischiante. Tipo: rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni.

Nel dispositivo è fatto divieto di usare, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, ogni tipo di fuoco d’artificio – benché di libera vendita – in luogo pubblico e privato (ove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su quelli privati appartenenti a terzi non consenzienti), a partire dalle 20 del 31 dicembre 2021 e fino alle 7 del giorno successivo. Ancora: è vietato l’uso di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2021 e fino alle 7 del giorno successivo.

È anche vietata la cessione a qualsiasi titolo, o l’utilizzo in qualsiasi condizione, a minori di 14 anni di fuochi di categoria F1 e superiori; oltre che ai minori di 18 anni di fuochi di categoria F2 e F3, fermo restando il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nullaosta. Il divieto è esteso a tutti coloro che abbiano la disponibilità di: aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci, vedute e simili.

Le violazioni alle disposizioni saranno punite ai sensi dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500; i trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli articoli 650, 678, 703 del Codice penale, dagli articoli 17 comma 2 e 5 7 del Regio decreto 773/1931 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo la fattispecie ricorrente. Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore. Le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a 5 giorni. Infine l’ordinanza raccomanda agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.