Il greenpass sarà obbligatorio a partire dal 15 ottobre fino al 31 dicembre per tutti i lavoratori, sia del pubblico che del privato. Nessuna eccezione nemmeno per i professionisti i quali dovranno avere necessariamente il passaporto vaccinale con sé sul posto di lavoro.

A deciderlo e confermarlo è l’ultimo decreto approvato dal consiglio dei ministri, saranno coinvolte circa 23 milioni di persone, dai lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi come i tassisti, baby sitter, colf, badanti.

Il greenpass è indispensabile  per “tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni”, si legge nel decreto.

Resta necessario il certificato medico per essere esonerati, chi trasgredisce queste regole, rischia un blocco dal lavoro e dallo stipendio. Le patologie ostative che impediscono il vaccino devono essere certificate.

Per quanto riguarda il lavoro in modalità smart working, non è stato ancora deciso se prevede il green pass, saranno i ministri Brunetta e Speranza a disporre precise linee guida firmate da Draghi.

Dopo 14 giorni dalla prima dose di vaccino, o subito dopo un tampone molecolare (validità della certificazione 72 ore), o antigenico (validità 48 ore) sarà possibile ottenere il greenpass, regolamentato dall’articolo 5 del nuovo decreto. Con il nuovo provvedimento in vigore dal 15 ottobre, non occorre attendere due settimane prima di ottenere il greenpass, si può acquisire subito. Ricordiamo che fino a ieri prima del via libera in Consiglio dei ministri  dovevano passare 14 giorni dal giorno della prima dose.

Nel caso in cui ci si ammali di Sars-CoV-2 dopo la seconda dose di vaccino, l’aver contratto il virus vale come terza dose: in questo caso il green pass è valido dodici mesi. Se ci si ammala di Covid “oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino” è rilasciato il green pass e “ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”. Questa regola non è valida se, tra la prima dose e la malattia, non sono passate due settimane.

Le farmacie devono assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa. Chi non rispetta questa norma verrà multato di una somma variabile dai euro 1.000 a euro 10.000. e il Prefetto territorialmente competente,  può stabilire la chiusura dell’attività per una durata massima di cinque giorni.