Il Tar ha respinto il ricorso presentato da una coppia di genitori dopo la bocciatura del figlio al primo anno di un liceo scientifico barese, secondo loro dovuta alla pandemia e alla modalità della didattica a distanza. Il Tar Puglia ha giudicato il ricorso infondato stabilendo che la bocciatura è avvenuta in seguito alle assenze e all’impreparazione del ragazzo.

La famiglia nel ricorso aveva sottolineato che il consiglio di classe non aveva tenuto conto della particolarità dell’anno e non aveva chiarito in che modo le carenze che hanno portato alla bocciatura non fossero dovute proprio alla didattica digitale integrata.

Quest’ultima, però, come sottolineano i giudici amministrativi, è stata scelta proprio dalla famiglia del ragazzo dopo l’ordinanza emanata dal presidente della Regione Puglia. Così facendo il giovane ha seguito metà anno in presenza e l’altra metà a distanza.

“In tale ultimo periodo le assenze, le entrate in ritardo o le uscite anticipate – rileva la sentenza – sono state giustificate non per problemi di connessione ai device telematici ma sempre per motivi personali. Va evidenziato – si legge ancora nel provvedimento del Tar – che la scuola ha attivato un piano della ddi definendo obiettivi, scelte organizzative, piattaforma, metodologie, attività strumenti per la verifica e la valutazione” e che quindi “le criticità rilevate in relazione alla situazione emergenziale pandemica, sono state affrontate dalla scuola in linea con gli interventi programmati”.

Alle interrogazioni, ricostruiscono i giudici, l’alunno era spesso impreparato e “in diverse discipline non ha svolto il compito o l’esercitazione assegnata anche secondo le modalità a distanza”, consegnando le prove in bianco. Per il Tar, quindi, “la delibera di non ammissione dello studente alla classe successiva è immune dai censurati vizi di legittimità” e “non si rileva alcun errore sui presupposti, né difetto di motivazione o carenza istruttoria”.