La Puglia cambia nuovamente colore. A partire da oggi, lunedì 10 maggio, la nostra regione torna ad essere zona gialla, dopo due settimane di arancione e un mese e mezzo di rosso, a tratti rafforzato. Cosa cambia?

SPOSTAMENTI, VISITE E SECONDE CASE

A chi si trova in zona gialla sono consentiti i seguenti spostamenti:
– senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
– dalle ore 5.00 alle 22.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo;
– dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica).

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

A chi si trova in zona gialla è consentito andare a far visita a parenti o amici, dalle ore 5.00 alle 22.00, in un massimo di 4 persone che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona bianca o gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

Sì può andare in auto con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della zona gialla dalle ore 5.00 alle 22.00. Nel caso ci si sposti dalle 22.00 alle 5.00 o, in qualsiasi orario, verso  una zona arancione o rossa, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

NEGOZI 

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.

A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

BAR E RISTORANTI

In questa zona, dal 26 aprile 2021, è consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Dal 1° giugno 2021 sarà consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle 18.00.

L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.

SPORT

Dal 26 aprile nelle zone cd. gialle, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto,  negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso.

Dal 26 aprile l’attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni.