La bozza del nuovo decreto legge, che entrerà in vigore lunedì 26 aprile, è pronta. Confermate le indiscrezioni della vigilia, ma non mancano le sorprese.

Tornano le zone gialle, mentre “gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi”.

E questa è la prima e vera grande novità. La carta verde, prima conosciuto come pass covid, che dovrà comprovare “lo stato di avvenuta vaccinazione, o guarigione dall’infezione, o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo, ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato – come si legge nella bozza -. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”.

“La carta verde cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato risulti positivo – Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione. Il tampone negativo ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test”.

Tra le novità più importanti sicuramente quella relativa a bar e ristoranti. “Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati – si legge -. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

“A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto – precisa il Governo -. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.

Colpo di scena invece per spostamenti e scuola. “Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”.

“Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca – si legge -. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e, fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.