Una svista o una gigantesca lacuna nel nuovo dpcm firmato da Conte nei giorni scorsi, entrato in vigore da giovedì 4 dicembre. Come evidenziato da molti non vengono menzionate, al fianco dei divieti di circolazione durante le festività natalizie, le rispettive sanzioni per i trasgressori.

La domanda sorge spontanea: non sono applicabili quelle previste dai dpcm precedenti? No, in quanto non sarebbero “congruenti” con quello attuale.

Nel vecchio dpcm, scaduto con l’entrata in vigore di quello attuale, erano infatti previste ad esempio sanzioni per gli “spostamenti interregionali riguardanti specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.

Ciò non sarebbe più applicabile in quanto il blocco della circolazione durante le festività è uniforme su tutto il territorio nazionale e non dipende dai principi evidenziati prima. Così al momento il blocco della circolazione durante le festività ha un’unica e sola sanzione, relativa all’articolo 650 del Codice penale.

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda, fino a lire quattrocentomila”. Una sanzione però alquanto inapplicabile di questi tempi.