“Non siamo contrari alle indicazioni della Regione Puglia sulla profilassi vaccinale per gli operatori sanitari, ma contestano e definiscono inaccettabile il metodo utilizzato per obbligare gli infermieri alle vaccinazioni: non c’è nessun obbligo e non si possono sanzionare quelli che rifiutano la vaccinazione”.

Tornano sulla questione i presidenti degli OPI di Bari, Bat e Brindisi, Saverio Andreula, Giuseppe Papagni e Antonio Scarpa,  e rispondono alla Regione Puglia elencando tutti i riferimenti di legge dai quali si evince chiaramente che la vaccinazione non è obbligatoria.

“Al massino si tratta di raccomandazioni – sottolineano i presidenti degli OPI di Bari, Bat e Brindisi – e anche le possibili sanzioni nei confronti degli operatori sanitari che non si vaccinassero, sono escluse perché dichiarate illegittime dalla Consulta”.

“È vero – affermano i presidenti degli OPI – con una analisi giuridica del proprio ufficio legale, che la Consulta ha affermato quanto di seguito: la Regione ha legittimamente disciplinato in forza della sua competenza in materia di tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, ma occorre riportare anche quanto ribadito qualche rigo dopo stranamente obliato che riportano all’attenzione di tutti: Deve escludersi che possa essere sanzionato l’eventuale rifiuto opposto dai medesimi operatori sanitari di sottoporsi ai trattamenti vaccinali raccomandati dal PNPV per i soggetti a rischio per esposizione professionale“.

E anche sulle possibili sanzioni amministrative comminati agli operatori sanitari che rifiutassero la vaccinazione, i presidenti degli OPI, chiariscono che “La condotta
sanzionabile non è quella dell’operatore sanitario che rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione, bensì per chi non si attenga alle indicazioni del PNPV e, cionondimeno, acceda ai reparti individuati con la deliberazione della Giunta Regionale. Al di fuori di questa specifica ipotesi non vi è alcun margine per l’applicazione della sanzione amministrativa. Infine – concludono – è inapplicabile l’obbligo vaccinale agli operatori sanitari, né si può inopportunamente minacciare sanzioni che non si possono applicare”.