La dirigente scolastica dell’istituto alberghiero Perotti di Bari è finita più volte al centro delle cronache, non solo scolastiche. La campagna elettorale a scuola, con tanto di lettera e santino inviati ai genitori dei suoi alunni, è solo uno degli episodi che l’ha vista e la vede coinvolta.

L’ultima cronaca che la riguarda risale alla fine di marzo. Il 29 marzo scorso, infatti, il giudice del Tribunale del Lavoro di Bari ha annullato la contrattazione del Perotti per una evidente condotta antisindacale della preside Colucci, ordinandole l’immediata riapertura delle trattative, oltre alla pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale della scuola e dell’Ambito Territoriale Provinciale barese.

Il giudice monocratico Eugenio Carmine Labella, nel procedimento ex lege n.300 del 1970, promosso da Flc Cgil e Snals Confsal Bari, assistiti dagli avvocati Nicola Roberto Toscano, Roberto D’Addabbo e Vincenzo Augusto, ordina alla Colucci di assumere un comportamento rispettoso delle prerogative e garanzie sindacali riconosciute loro dalla legge e dal contratto nazionale.

Il contratto integrativo era stato sottoscritto all’esito di una riunione in cui erano presenti solo cinque dei sei componenti del collegio RSU e quattro delle cinque organizzazioni sindacali territoriali. Il consenso alla sottoscrizione, poi, era stato manifestato solo da tre componenti della RSU e da solo due organizzazioni sindacali di fatto meno rappresentative sia a livello nazionale che locale. Tra le accuse mosse alla preside Colucci, che si è detta estranea all’episodio della campagna elettorale, senza tuttavia dire chi sia stato l’artefice dell’ignobile comportamento, c’è anche quella di non aver dato seguito alle necessarie trattative sindacali, propedeutiche alla sottoscrizione del contratto.

La Colucci, in sostanza, non avrebbe tenuto minimamente contro delle proposte avanzate dai sindacati che hanno poi deciso di rivolgersi al Tribunale. Il Giudice ha inoltre intimato alla Colucci di “astenersi dal reiterare un analogo comportamento in futuro, attenendosi alle prescrizioni in materia dettate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ed improntando la propria condotta nelle relazioni sindacali ai principi di buona fede e leale collaborazione”. L’amministrazione scolastica, inoltre, per colpa dell’atteggiamento della sua preside, è stata condannata al pagamento delle spese processuali oltre al rimborso forfettario delle spese generali.