Anche la sezione lavoro della Corte d’Appello di Bari ha riconosciuto il tempo tuta ai dipendenti della Asl di Bari, ovvero la retribuzione spettante per l’attività di vestizione e svestizione della divisa di lavoro.

Si tratta di una sentenza storica, più precisamente la numero 753/2018, pubblicata il 27 due giorni fa. La Asl di Bari si era appellata alla sentenza del Giudice del Tribunale di Bari numero 2513 del 2017. In primo grado la Asl di Bari era stata condannata al risarcimento di 165mila euro.

Diversi lavoratori dell’ospedale della Murgia “Perinei”, appartenenti all’USPPI e difesi dall’avvocato Gianfranco Berloco, avevano visto riconoscesi il cosiddetto tempo tuta. Uno degli artefici della battaglia è certamente stato il segretario provinciale Gianfranco Virgilio.

Così, l’Asl deve sborsare 165mila euro di arretrati a 13 operatori sociosanitari: il corrispettivo di 20 minuti di lavoro dieci minuti prima e altri dieci dopo il turno, per ogni giorno di servizio effettivo dal 1995 a oggi, oltre al pagamento delle spese processuali. Una “causa pilota” secondo il sindacato il leader dell’Usppi (Unione Sindacati Professionisti Pubblico Privato Impiego) Nicola Brescia, che ha condotto la battaglia per il riconoscimento del risarcimento e che potrebbe rappresentare la scintilla per analoghe situazioni anche di altre categorie. “Questo tempo non era mai stato retribuito dall’amministrazione sanitaria”, spiegano in una nota il segretario nazionale Usppi, Nicola Brescia, e il segretario provinciale, Gianfranco Virgilio.

La Cassazione si era pronunciata nella sua ultima sentenza non sulla sanità, ma sul ricorso di alcuni dipendenti di un’azienda produttrice di gelati che chiedevano il riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato per indossare e togliere gli abiti imposti dal datore di lavoro (tute, copricapi, ecc.).

Accogliendo in parte i motivi proposti dai lavoratori, la Corte ha stabilito che il tempo di vestizione necessario per indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro, e allo stesso quindi deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva, “se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l’etero direzione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento”.