Nell’intervento sul social network, si sottolinea che “se i palazzi di Punta Perotti non fossero stati demoliti, il risarcimento dei danni per la errata confisca dell’area sarebbe stato comunque assegnato ai Matarrese perchè esso è collegato al mancato utilizzo dell’area per 11 anni”.

“I palazzi non potevano essere offerti in risarcimento al posto dei soldi perchè erano abusivi e andavano demoliti per forza”, sottolinea Emiliano che tranquillizza i propri concittadini: “Questo risarcimento è dovuto solo dallo Stato e non dal Comune colpevole non della demolizione, ma di avere tra le proprie leggi una norma che consente un pena (la confisca dell’area) anche senza condanna di un imputato. Questo è contrario alla dichiarazione europea dei diritti dell’Uomo. Nessuno può subire una pena senza una condanna di un giudice”.

L’operato del Comune in questi anni, si potrebbe definire imbrigliato da due leggi: la prima, relativa alla confisca dei terreni, è la 47/85 che all’articolo 19 evidenzia come la sentenza definitiva del giudice penale che “accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite”. Un dispositivo, questo, ripreso nel 2001 dalla Cassazione che ha stabilito la confisca dei terreni.

Per quanto riguarda la demolizione, l’altra legge che ha “costretto” il Comune è stata la n.308 del 15-12-2004. Tutti si ricorderanno di quando Silvio Berlusconi, in qualità di premier, durante una visita a Bari esortò le autorità all’abbattimento dello scheletro dei palazzi di Punta Perotti, Ebbene, proprio questa legge, creata ad hoc dal governo del Cavaliere, recita all’articolo 32 che “in considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata Punta Perotti nel Comune di Bari, il Direttore Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” diffida il Comune a “provvedere entro il termine di 60 giorni, invitando la Regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo”, verificato il “mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive già confiscate”.

La sentenza della Corte di Strasburgo che ha rigettato il ricorso del Governo al verdetto del 10 maggio 2012 (Sud fondi e altri contro Italia, 75909/01), è stata resa pubblica grazie al blog del professore associato di diritto internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari, Marina Castellaneta.

Su Facebook molti dei commenti al post del Sindaco sono indirizzati a chi aveva inizialmente concesso i permessi e le autorizzazioni a costruire: si va dal “Ciò che più sconcerta è l’assenza di una condanna (di reato) per le imprese lottizzanti e per chi quelle autorizzazioni le ha concesse!!!” al “il risarcimento doveva essere pagato da chiunque avesse messo la propria firma sulle autorizzazioni per la costruzione, non da noi”, per finire con “Io avrei condannato tutti coloro che hanno rilasciato i permessi ,era sotto gli occhi di tutti ma nessuno ha mosso un dito”. Qualcuno poi cerca di dirottare l’attenzione sulla qualità dei giardini sorti sulle ceneri degli ecomostri di Punta Perotti, sulla loro scarsa illuminazione e manutenzione, ma questa è un’altra storia…

5 ottobre 2012

Angelo Fischetti