Fabbricati irregolari, i titolari di diritti reali avevano l’obbligo di dichiararli presso il Catasto fabbricati nel termine previsto del 30 novembre 2012. Un tempo in apparenza ormai lontano, in realtà gli stessi possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

Il Collegio dei Geometri della Provincia di Bari, in riferimento a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate rispetto ai fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni, offre un servizio informativo gratuito, indicando le possibili procedure affinché il contribuente possa comprendere lo stato di aggiornamento del proprio fabbricato rurale ed agire in piena consapevolezza. Scrivendo a [email protected] sarà possibile ricevere informazioni a riguardo.

Gli Uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate, nei casi rilevati non aggiornati, procederanno all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge. Si tratta di misure ridotte per la regolarizzazione spontanea: in effetti la legge 214/2011 (“Salva Italia”) ha previsto l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati. Gli inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia, che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte.

Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino provvede autonomamente all’iscrizione in Catasto, può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra 1.032 e 8.264 euro ad appena 172, pari ad 1/6 del minimo. A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia, l’atto di aggiornamento cartografico tramite procedura Pregeo e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati con procedura Docfa.

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati, le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale; le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; i manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi; i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; i fabbricati in corso di costruzione o di definizione; i fabbricati degradati (collabenti).